L’articolo 4, n. 10 del Regolamento
(UE) 2016/679 introduce la figura ed il ruolo delle “persone
autorizzate al trattamento”, ossia le persone fisiche “autorizzate
al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del
titolare o del responsabile”.
L’articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto
l’autorità del responsabile (se nominato) o del titolare del
trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare
tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del
trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli
Stati membri.
Il nuovo Codice Privacy interno ( D.Lgs. n. 196 del 2003 come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2108 non ha introdotto norme
specifiche per il personale interno.
Per il regolamento europeo 2016/679, nessun dipendente può
trattare dati se non è autorizzato e istruito dal titolare e
compatibilmente con quanto previsto dal Garante della privacy.
Per contro, il nuovo art. 2 quaterdecies prevede che il titolare o
il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la
propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto
organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al
trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche,
espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.
Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le
modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati
personali le persone che operano sotto la propria autorità
diretta.
Questa sezione ha l´obiettivo di indicare ciò che l’IISS Keynes (ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") intende attuare in merito al trattamento dei dati personali raccolti dalla scuola per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Diritti degli interessatiL’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
Diritto di reclamoGli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. |