Elenco dei provvedimenti antiebraici

31 10-I-1944 (XXII) - GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA - N. 6


DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2

IL D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO


 Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
 Visto il decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
 Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;


D E C R E T A :

Art. 1

 I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto-legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:
  a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;
  b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze;
  c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.

Art. 2

 I debitori di persone di razza ebraica, ed i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti, in tutto o in parte, a persone di razza ebraica, devono presentare al Capo della Provincia competente per territorio, in ordine ai singoli beni, denuncia scritta sulla quale risultino: l'importo dei debiti, il nome del creditore o del proprietario, la natura e l'ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei beni.
 La denuncia deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data di applicazione del presente decreto e, per le obbligazioni sopravvenute, entro trenta giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide.
 Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato.
 Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone fisiche o giuridiche qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da esse detenuti nel territorio dello Stato, e per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciale da essi ivi esercitate.

Art. 3

 Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che siano debitori di persone di razza ebraica e che detengano beni appartenenti a persona di razza ebraica e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore delle persone stesse il pagamento di somme o la consegna di beni, debbono darne immediata comunicazione scritta al capo della provincia competente ai sensi dell'art. 2, e tenere in sospeso i pagamenti e le consegne in attesa del provvedimento da parte dello stesso capo della provincia.

Art. 4


 Gli Istituti e le aziende di credito che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza, dati in locazione a persone di razza ebraica, sono tenuti a darne immediata notizia al Capo della provincia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso esistente presso istituti o aziende di credito ed intestato a persone di razza ebraica.
 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto , l'apertura degli scomparti locati presso Istituti o aziende di credito di cittadini italiani di razza ebraica, come il ritiro o l'apertura degli altri depositi chiusi intestati ai cittadini stessi, non può farsi se non nei modi stabiliti dal successivo art. 10.

Art. 5


 E' vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone di razza ebraica, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli, valori, ogni modo di adempimento delle obbligazioni, in attesa del provvedimento di cui all'art. 8 del presente decreto.
 E' vietata del pari alle persone di nazionalità italiana la consegna di beni, da essi detenuti appartenenti a persone di razza ebraica, salva la disposizione di cui al citato articolo 8.
 Eguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.
 In attesa dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente decreto è inoltre vietato di procedere all'apertura degli scomparti in impianti fissi di sicurezza dati in locazione a persone di razza ebraica presso Istituti od aziende di credito.

Art. 6


 E' nullo qualsiasi atto concluso posteriormente alla data del 30 novembre 1943, che abbia per effetto il trasferimento di proprietà dei beni appartenenti a persone di razza ebraica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali, od anche la locazione di tali beni con pagamento anticipato del canone per oltre un anno.
 Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, né per i trasferimenti a causa di morte per successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, né per quelli effettuati per ordine dell'Autorità.
 Su proposta dell'Intendente di Finanza, il Capo della provincia può dichiarare nulle, con apposito decreto, le donazioni avvenute ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 3 febbraio 1939, n. 126, nonché gli atti di trasferimento di beni di pertinenza ebraica conclusi anteriormente al 1 dicembre 1943, qualora, da fondati elementi, le donazioni ed i trasferimenti risultino fittizi e fatti al solo scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti razziali.
 Avverso il Capo della provincia è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno entro trenta giorni da quello della notifica del decreto stesso.
 Sui ricorsi della specie decide il Ministro dell'Interno d'intesa con quello delle Finanze con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Art. 7


 I beni immobiliari e le loro pertinenze, i beni mobiliari, le aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio dello Stato, di proprietà dei cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi della legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché i cittadini stessi abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 della legge citata nonché quelli di proprietà di persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 8


 Il decreto di confisca è emesso dal Capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni. Detto decreto conterrà la formula esecutiva di cui all'art. 475 C. P. C. colla indicazione che esso è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia a cura del Capo della provincia, il quale provvederà alla trascrizione del decreto stesso presso la competente Conservatoria delle Ipoteche qualora esso si riferisca anche solo in parte a beni o diritti capaci di ipoteca. La trascrizione non è soggetta a tassa o altra spesa.
 Il decreto di trasferimento sarà trasmesso in copia autentica esecutiva dal Capo della provincia all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare.
 Altra copia del decreto, con le corrispondenti denuncie, è rimessa dal Capo della provincia al Ministero delle Finanze.
 Detto decreto è titolo esecutivo per il rilascio immediato da parte dell'ebreo espropriato o dei terzi detentori dei beni in esso compresi, senza che sia necessaria la notificazione del decreto stesso, né di precetto. Il decreto è: immediatamente eseguibile anche nei confronti degli eredi-ebrei, ancorché discriminati e di nazionalità straniera dell'espropriato.
 Il rilascio avverrà a richiesta dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, od in nome e per conto dell'Ente stesso a richiesta di uno degli istituti di Credito Fondiario delegati dall'Ente di cui al successivo art. 13, a mezzo di Ufficiale Giudiziario nei modi stabiliti dall'art. 608 C. P. C. e senza preavviso di cui al primo capoverso dello stesso articolo.
 Contro il decreto di trasferimento emanato dal Capo della provincia non sono ammesse opposizioni al rilascio, né in via amministrativa, né in via giudiziaria. Qualora fossero proposte opposizioni giudiziali, queste non potranno sospendere il rilascio dei beni confiscati.
 Avverso il decreto di confisca emesso dal Capo della Provincia, gli interessati possono ricorrere al Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia.
 Il Ministro dell'Interno decide, d'intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
 Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il rilascio dei beni confiscati.

Art. 9


 I beni ed i diritti immobiliari passano in gestione all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.
 I terzi creditori delle persone di razza ebraica potranno far valere i loro diritti con le norme ordinarie nei confronti dell'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, purché si tratti di crediti di data certa ed anteriore al primo dicembre 1943.
 Sui beni confiscati potranno inoltre essere soddisfatti i seguenti creditori, ad esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:
  1) L'ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ed i suoi delegati per spese e compensi di gestione;
  2) Lo Stato e ogni altro Ente pubblico per imposte, tasse o contributi, che siano loro dovuti;
   3) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare nell'interesse della sua gestione;
  4) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni confiscati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;
  5) Ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al provvedimento di confisca, purché dimostri che, al momento in cui il credito è sorto, esso non conosceva che i beni del debitore potevano essere confiscati a favore dello Stato.

Art. 10


 Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 4 del presente decreto, il Capo della provincia disporrà l'apertura degli scomparti o dei depositi chiusi intestati a persona di razza ebraica presso istituti o aziende di credito.
 L'apertura dovrà essere presenziata da un rappresentante del Capo della provincia, da un delegato dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare e da un rappresentante dell'Istituto o dell'azienda di credito che detiene lo scomparto o il deposito. A cura del rappresentante del capo della provincia sarà redatto un processo verbale dell'apertura e l'inventario di quanto è contenuto nello scomparto o nel deposito.
 Tutto quanto compreso nell'inventario sarà confiscato a favore dello Stato e dato in consegna all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare con decreto del Capo della provincia ai sensi dell'art. 8. Tale decreto sarà tosto notificato all'Istituto o all'azienda di credito detentrice dello scomparto o del deposito.
 Qualora si renda necessaria l'apertura forzata degli scomparti o dei depositi chiusi di cui al presente articolo, le relative spese saranno anticipate dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 11


 L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è autorizzato a delegare agli istituti di credito fondiario, di cui al decreto del Duce 9 giugno 1939 ed alla legge 24 febbraio 1941, n. 158, l'esercizio delle mansioni attribuitegli dalla presente legge.
 Gli Istituti di credito fondiario indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti e statuti.

Art. 12


 Fino a quando non ne verrà, effettuata la vendita ai sensi dell'art. 13, i beni e le aziende di pertinenza ebraica di cui al presente decreto saranno amministrati dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, sotto la vigilanza e con le modalità che saranno determinate dal Ministro delle Finanze.

Art. 13


 La vendita dei beni confiscati ai sensi dell'art. 7 sarà fatta a cura dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare secondo le istruzioni che verranno impartite dal Ministero delle Finanze.
 La vendita sarà fatta di regola per atto pubblico con contestuale pagamento dell'intero prezzo.
 Le vendite stipulate dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare saranno impegnative per lo Stato soltanto dopo l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Art. 14


 I crediti, le somme liquide non necessarie ai fini della gestione e il ricavo della vendita dei beni consegnati all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare ai sensi dell'art. 7, al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti ai beni stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente medesimo, saranno versati nelle casse dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo da trascriversi nel bilancio dell'entrata.
 Le spese di gestione, sia quelle proprie dell'Ente, sia quelle dei suoi delegati, saranno regolate con determinazione del Ministro delle Finanze.

Art. 15


 Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo 14 sono versate allo Stato a parziale ricupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e risanamento di danni di guerra ai sinistrati delle incursioni aeree nemiche.

Art. 16


 Il debitore di persone di razza ebraica o detentore di cose appartenenti ad essa, che omette di fare la denuncia prescritta dall'art. 2, nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 30.000 (trentamila).
 Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell'art. 2 è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a L. 30.000 (trentamila), sempre che il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.

Art. 17


 Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o alla esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica, al fine di impedire che ne sia disposta la confisca o che siano poste a disposizione dell'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).
 La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta ad esproprio.

Art. 18


 Chiunque compie atti ad alienare beni di proprietà di persone di razza ebraica esistenti nel territorio dello Stato od aggravarli di diritti reali di qualsiasi specie, al fine di sottrarli alla confisca o di diminuirne il valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).
 Chiunque stipula con una persona di razza ebraica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte del presente articolo essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).
 Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti suindicati essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 50.000 (cinquantamila).
 Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti o consegna di beni a favore di persone di razza ebraica in violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, ovvero consenta il ritiro di valori in violazione dell'art. 10, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o dei valori consegnati in ogni caso non inferiore a L. 10.000 (diecimila).
 

Art. 19


 Le norme del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 e del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 739, che contrastino con le disposizioni del presente decreto sono abrogate.

Art. 20


 Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto e, sempre allo stesso fine,ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti.

Art. 21


 Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Dal Quartier Generale, addì 4 gennaio 1944-XXII.

M U S S O L I N I


V. Il Guardasigilli: Pisenti

Registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1944-XXII
Atti Governo - Reg. 2, foglio 14.